Il diritto di accesso agli atti amministrativi conferisce ai soggetti privati la facoltà di visionare ed estrarre copia dei documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione. Per esercitarlo, il richiedente deve dimostrare un interesse diretto, concreto e attuale collegato a una situazione che sia giuridicamente tutelata e connessa al documento. L'istanza può essere presentata dal soggetto stesso o da un delegato (legale rappresentante, difensore, procuratore o tutore) con allegata la delega e la copia del documento d'identità del delegante.
È possibile richiedere ogni documento amministrativo, inteso come rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di altra specie, relativo ad attività di pubblico interesse e detenuto dall'Amministrazione.
La modalità di richiesta varia in base all'anzianità degli atti: per quelli in archivio corrente (prodotti entro 5 anni) è sufficiente una semplice richiesta scritta; per gli atti in deposito (prodotti oltre 5 anni) è necessaria una richiesta formale su apposita modulistica, che comporta una valutazione più approfondita dell'interesse e dell'eventuale presenza di controinteressati. La richiesta può essere consegnata personalmente, inviata per posta o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).
Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dalla presentazione. Se la richiesta è incompleta, l'Amministrazione ne dà comunicazione entro dieci giorni e il termine ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta.
Se vengono individuati controinteressati (soggetti la cui riservatezza potrebbe essere compromessa), l'Amministrazione li notifica e questi hanno 10 giorni per presentare opposizione motivata. Trascorsi i trenta giorni senza risposta, la richiesta si intende respinta (silenzio rigetto), consentendo all'interessato di ricorrere al TAR. La normativa principale è la Legge 241/90.